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in materia di privacy - Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)
in materia di antiriciclaggio - Decreto Legislativo n.231/2007

 

FOCUS DELLO STUDIO

PRIVACY - REGOLAMENTO N° 2016/679 IN MATERIA DI «DATA PROTECTION»

REGOLAMENTO N° 2016/679 IN MATERIA DI «DATA PROTECTION»

E' stato approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento europeo il Regolamento n° 2016/679 in materia di «Data Protection» (cd. «General Data Protection Regulation»), che sostituisce la precedente Direttiva europea 95/46/CE, attuata in Italia con la L. 675/96 e successivamente con il D.Lgs. 196/2003 (c.d. «Codice Privacy).

Il testo definitivo del Regolamento, «self-executing» vincolante e direttamente applicabile, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, tuttavia i Paesi Membri dell’UE avranno tempo fino al 25 maggio 2018 per uniformarsi. Predetto atto prevede l’applicazione delle norme comunitarie in materia di trattamento di dati personali anche alle società estere che operano nel mercato europeo e che offrono beni/servizi a soggetti residenti nell’Ue.

Le principali novità introdotte dal Regolamento

1) Right to be forgotten

E’ il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo in presenza di specifici presupposti. In tale senso si veda il caso Google Spain vs. Agencia Espanola de Proteccion de Datos nel quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il «diritto all’oblio» quale espressione del diritto alla privacy.

2) Registro delle attività di trattamento

Obbligo di adozione di un Registro di tutti i trattamenti effettuati in azienda. Documento nel quale dovranno essere registrate modalità e finalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati sono comunicati , le misure di sicurezza adottate e l'eventuale trasferimento dei dati in un paese terzo.

4) Data breach

Obbligo di comunicare, entro 72 ore, alla DPA ed alla clientela, eventuali violazioni di sicurezza che comportano la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati. In Italia la precedente normativa con prevedeva tale obbligo solo per alcuni settori, come per esempio quello sanitario.

5) Data Protection Impact Assessment

In tutti i casi in cui le operazioni di trattamento presentano rischi «elevati» per i diritti e le libertà degli interessati dovrà essere eseguita una previa valutazione dell’impatto sulla privacy.

6) Data Protection Officer

Obbligo per gli operatori che trattano dati sensibili su larga scala di designare un Data Protection Officer («DPO») che provvederà anche all’implementazione e l’applicazione del Regolamento.

Il regolamento prevede anche le misure di sicurezza da adottare e le sanzioni in caso di inadempimento. In particolare :

  • Il Regolamento impone l’adozione di misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei trattamenti e alla natura dei dati. Gli operatori dovranno valutare i rischi inerenti al trattamento e introdurre misure idonee per limitare i rischi. Misure commisurate all’evoluzione tecnologica.

  • La violazione delle disposizioni statuite prevedono sanzioni amministrative pecuniarie proporzionale al fatturato totale annuo dell’esercizio precedente dell'operatore a cui si possono aggiungere obbligazioni di natura risarcitoria oltre che a quelle penali.

Data 14/09/2016
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"Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità, si addormenta. Più accettata la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione."

Piero Calamandrei
Elogio dei giudici scritto da un avvocato